Giorgio Ghiringhelli
Perché bisogna vietare alle docenti di indossare il velo islamico
Redazione
18.01.2026 15:34

Foto: ©Gabriele Putzu
Il presente contributo è l’opinione personale di chi lo ha redatto e non impegna la linea editoriale di Ticinonews.ch. I contributi vengono pubblicati in ordine di ricezione. La redazione si riserva la facoltà di non pubblicare un contenuto o di rimuoverlo in un secondo tempo. In particolare, non verranno pubblicati testi anonimi, incomprensibili o giudicati lesivi. I contributi sono da inviare a [email protected] con tutti i dati che permettano anche l’eventuale verifica dell’attendibilità.
Per
il Tribunale federale si tratta di un simbolo difficilmente conciliabile con
l’uguaglianza dei sessi sancita nella Costituzione, cioè con un valore
fondamentale che in democrazia ogni docente dovrebbe trasmettere ai suoi
allievi.
In Svizzera le scuole sono vincolate
alla neutralità confessionale dell’insegnamento, e per i docenti ciò significa
che durante le lezioni devono rinunciare a indossare simboli religiosi. Però,
per disciplinare in modo chiaro questa materia, è necessaria una base legale
che, in questo campo, è di competenza cantonale. In Ticino manca una simile
base legale, per cui non sarebbe possibile vietare ad esempio a un’insegnante
musulmana di indossare il velo islamico. E’ pur vero che l’articolo 2 della
Legge cantonale della scuola stabilisce che “la scuola promuove il principio
di parità tra uomo e donna”, e quindi già solo per questo motivo vi potrebbero
essere gli estremi per proibire a una docente di indossare il velo durante le
lezioni, perché è incontestabile che si tratta di un simbolo politico-religioso
in netto contrasto con il principio di uguaglianza fra i sessi sancito nella
legge.
Ma v’è chi pensa che, in caso di
ricorso, un divieto limitato al velo islamico potrebbe essere considerato
discriminatorio dai giudici. Ecco perché lo scorso 28 ottobre ho presentato al
Gran Consiglio una petizione (sottoscritta pure dai due consiglieri agli Stati Marco
Chiesa e Fabio Regazzi, dai consiglieri
nazionali Piero Marchesi e Paolo Pamini, dal presidente dell’UDF Ticino, Edo
Pellegrini, e da Alberto Siccardi) per chiedere l’introduzione nella Legge della
scuola di un articolo che vieti l’ostentazione di vistosi simboli di carattere
religioso e politico (copricapi, capi di abbigliamento o altro) da parte
degli/delle insegnanti, prevedendo delle eccezioni per gioielli di formato
discreto (catenine, collane, spille, anelli, orecchini) che abbiano
qualche riferimento con una qualsiasi religione.
Le motivazioni del Tribunale federale
In attesa che il Parlamento prenda posizione sulla petizione, va
rilevato che in passato il Tribunale federale aveva già avuto modo di
esprimersi al riguardo, respingendo il 12 novembre 1997 un ricorso presentato
da una docente della scuola primaria di Châtelaine, nel Canton Ginevra, a cui
era stato proibito di indossare il velo islamico in quanto esso era
incompatibile con la legge cantonale. A quell’epoca tale legge, stabiliva che “l’insegnamento
pubblico garantisce il rispetto delle convinzioni politiche e confessionali degli
allievi e dei genitori” e che “i funzionari devono essere laici, con
possibilità di deroghe solo per il corpo insegnante universitario”. Nel
frattempo è entrata in vigore una norma più chiara che vieta esplicitamente agli
insegnanti “di ostentare simboli che rivelano l’appartenenza a una religione
o a un movimento politico”.
Nel suo ricorso la docente aveva innanzi tutto rilevato che il
velo era da considerare come un qualsiasi capo di abbigliamento indossato per
motivi estetici o per valorizzare o nascondere una parte anatomica del corpo.
Ma i giudici non si erano lasciati prendere per i fondelli, stabilendo che il
foulard e gli ampi vestiti non erano indossati dalla ricorrente per motivi
estetici, bensì per “obbedire a un’esigenza religiosa dettata da alcuni
versetti del Corano”. Si trattava insomma di “simboli religiosi forti”
che indicavano chiaramente l’adesione a una ben determinata religione. E
comunque, sempre secondo i giudici, anche se obbediscono a un’esigenza
imperativa della religione e anche se ritenuti importanti agli occhi
dell’interessata, il velo e gli ampi vestiti islamici sono da considerare una
manifestazione esteriore, e il divieto di indossarli non intacca la libertà
interiore e intangibile di religione. Del resto anche l’articolo 9 paragrafo 2 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che la libertà di
manifestare la propria religione può essere oggetto di restrizioni stabilite dalla
legge quando “costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.
Occorre una base legale sufficiente
La ricorrente aveva anche obiettato che
il divieto impostole non poggiava su una base legale sufficiente, ma anche in
questo caso il Tribunale federale aveva respinto l’obiezione rilevando che non
è necessario che la base legale su cui sono fondate le restrizioni a certe
libertà sia particolarmente precisa e che il divieto che la concerneva concretizzava
la volontà del legislatore ginevrino di rispettare in materia scolastica i
principi di neutralità religiosa previsti dalla legge. E quindi, anche se il
divieto “comportava un attentato grave alla libertà di religione
dell’insegnante, esso si fondava su una base legale sufficiente”.
Sempre secondo la docente il divieto
impostole non rispondeva a un interesse pubblico, perché nessun allievo e
nessun genitore si era lamentato per il suo abbigliamento. Una giustificazione
che però era stata respinta dai giudici, secondo i quali il fatto che nessuno
avesse reclamato non significava che tutti fossero d’accordo, e che nel caso in
questione non si trattava solo di proteggere le convinzioni religiose degli
allievi e dei loro genitori – ritenute più importanti dell’interesse della
ricorrente a rispettare un obbligo della sua religione - ma anche di “assicurare
la pace religiosa che, sotto certi aspetti, resta fragile”. La scuola,
aggiunsero, “rischierebbe di diventare un luogo di scontri religiosi se i
docenti fossero autorizzati a manifestare le loro convinzioni con il loro
comportamento o il loro abbigliamento”. Una motivazione che oggi, a quasi
trent’anni di distanza, appare ancor più giustificata, vista la crescente
islamizzazione.
Pericolo di proselitismo religioso
Il Tribunale federale aveva poi a lungo
disquisito sulla portata dell’esigenza di neutralità confessionale e religiosa
soprattutto nelle scuole pubbliche, dove l’insegnamento è obbligatorio. “Già
solo con il loro comportamento – aveva osservato – gli insegnanti
possono avere una grande influenza sui loro allievi: essi rappresentano infatti
un modello al quale gli allievi sono particolarmente ricettivi a causa della
loro giovane età, della quotidianità della relazione e della natura gerarchica
di questo rapporto”. E ciò specialmente in una scuola primaria, frequentata
da allievi particolarmente giovani e dunque ancor più influenzabili. Poco importa se alla ricorrente non si può
rimproverare di aver fatto del proselitismo o di aver parlato delle sue
convinzioni religiose con gli allievi. Difatti, secondo i giudici, “essa non
può sottrarsi alle domande che gli allievi le hanno posto” a proposito del
suo abbigliamento, e anche se lei si giustifica con motivazioni di tipo
estetico o di protezione dal freddo, “gli allievi si rendono conto che si
tratta di una scappatoia, e dunque difficilmente la docente può rispondere alle
loro domande senza esporre le sue convinzioni”.
Nella sua sentenza il Tribunale federale
aveva pure posto l’accento sul fatto che il velo islamico “è
difficilmente conciliabile con l’uguaglianza dei sessi, che è un valore
fondamentale della nostra società espressamente sottolineato nella Costituzione
e che deve essere preso in considerazione dalla scuola”: un’affermazione
molto importante di cui il Gran Consiglio, al momento di prendere posizione
sulla petizione, non potrà non tener conto.
“Se si ammettesse il porto del velo – avevano ancora precisato i
giudici – si dovrebbe allora ugualmente accettare il porto di forti simboli
di altre religioni, per esempio la Kippah”. A tal riguardo essi avevano
pure osservato che il divieto in vigore nel Canton Ginevra era conforme al
principio di proporzionalità, dal momento che il Consiglio di Stato “consente
ai docenti di portare un segno religioso discreto, ad esempio un piccolo
gioiello”. Proprio come chiede la petizione inoltrata nell’ottobre
scorso…
Crocifissi e veli islamici
Infine il Tribunale federale, che nel
1990 in nome della neutralità confessionale dello Stato aveva accolto un
ricorso proveniente dal Ticino che chiedeva di vietare la posa di crocifissi
nelle aule scolastiche, aveva concluso affermando che “sarebbe
difficilmente concepibile proibire la posa dei crocifissi nella scuola pubblica
e ammettere che i docenti possano indossare dei simboli religiosi forti, poco
importa di quale confessione”.
Da notare che la ricorrente si era poi
rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale il 15 febbraio 2001 aveva
respinto il ricorso sposando in pieno le tesi sostenute dal Tribunale federale,
riconoscendo che gli Stati hanno un
certo margine di apprezzamento in questo campo e sottolineando che è difficile
negare un effetto di proselitismo determinato dal porto del velo islamico,
visto che “esso sembra essere imposto alle donne da una prescrizione
coranica difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza dei sessi,
e con il messaggio di tolleranza, di rispetto del prossimo e soprattutto di
uguaglianza e di non discriminazione che in democrazia ogni docente dovrebbe
trasmettere ai suoi allievi”.
Giorgio
Ghiringhelli

