Renata Galfetti
Nuovo diritto di locazione: assolutamente sì!
Redazione
15.11.2024 22:17

Foto: ©Gabriele Putzu
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Nonostante il diritto di locazione si applichi ad un numero
molto elevato di persone (in qualità di proprietarie o inquiline) esso è
complesso e numerose questioni rimangono accessibili solo agli addetti ai
lavori. Molti ne parlano, ma pochi lo conoscono veramente, sicché in vista del
voto sui due referendum in materia locativa, diversi esponenti dell’Associazione
Inquilini e di chi la supporta, gridano allo scandalo e persistono nel ripetere
concetti ingannevoli confidando che grazie alla loro ripetizione vengano ritenuti
veri…
Vediamo di chiarire.
Per quanto attiene alla sublocazione: il nuovo
diritto introduce come novità che la domanda dell’inquilino e il consenso del
locatore siano formulati per iscritto e che il locatore possa negare il
permesso se l’inquilino volesse sublocare per oltre due anni. I referendisti si
indignano ma omettono di dire che già oggi per legge chiunque voglia
subaffittare parte o tutto il suo ente locato è tenuto a preventivamente
chiedere e ottenere il permesso del proprietario. Allo scopo deve comunicargli
chi intende mettere in casa e a quali condizioni. Il proprietario può rifiutare
il consenso solo qualora l’inquilino si rifiutasse di comunicargli le
condizioni della sublocazione, se la pigione richiesta al subinquilino fosse
eccessiva, o se la sublocazione gli provocasse un pregiudizio essenziale.
Nel tempo si è assistito ad un numero crescente di abusi, in
particolare a causa di persone che per anni all’insaputa dei proprietari hanno subaffittato
a pigioni nettamente superiori a quanto ammissibile, cambiando volentieri anche
la destinazione dell’ente locato (ad esempio da abitazione primaria ad abitazione
turistica), causando problemi specie ai subinquilini che pagavano pigioni
eccessive e ai vicini disturbati dai turisti.
Il requisito della forma scritta per la domanda e il
consenso non è una follia adottata dal Parlamento, ma è al contrario
raccomandata proprio nei libri pubblicati dall’Associazione Inquilini ed è
peraltro obbligatoria da oltre 15 anni in tutta la Svizzera Romanda in base ad
un contratto quadro di portata generale stipulato e sottoscritto in primis dalla
stessa Associazione Inquilini romanda, che ora critica questa misura. La durata
massima di due anni di sublocazione è stabilita perché l’istituto della
sublocazione è concepita come una soluzione provvisoria. Niente impedisce però un
prolungo di tale periodo se entrambe le parti sono favorevoli.
Se queste prescrizioni vi sembrano eccessive, sappiate che
nell’edilizia convenzionata e per gli alloggi di proprietà di varie città come
Zurigo e Lugano, il regime è ben più severo di quello qui in discussione, tant’è
che in quei casi per la sublocazione, quando non è addirittura vietata, sono
richiesti il permesso scritto e una sua durata massima di sei o 12 mesi, invece
dei due anni qui introdotti.
Contrariamente
a quanto ripetuto nella campagna, gli studenti e i loro genitori potranno
continuare a sublocare ad altri studenti, necessitando come già oggi del
consenso preventivo del locatore. Con l’accordo di entrambe le parti, esse
potranno anche soprassedere alla forma scritta, aspetto che comunque è
sconsigliato nello stesso interesse degli inquilini.
Anche
la sublocazione di una stanza ad uno studente da parte di un’anziana signora, situazione
oggigiorno invero assai rara, rimarrà possibile e non v’è motivo per cui il
proprietario neghi il proprio consenso; non foss’altro che perché le persone
anziane sono di solito rispettose ed affidabili e quindi inquiline ideali.
Il nuovo diritto prevede anche la possibilità di disdire
anzitempo il contratto di locazione in presenza di un comprovato
fabbisogno proprio oggettivamente importante e attuale. Viene a cadere il
criterio dell’urgenza che comporta un ampio margine di apprezzamento e crea quindi
insicurezza. Ciò va evitato perché la mancata prevedibilità facilita gli errori
e quindi la diffidenza, duratura nel tempo, da parte degli inquilini.
Una disdetta straordinaria per bisogno proprio rimane
possibile – come dice il termine – solo a condizioni straordinarie e quindi
molto restrittive e concernerà dunque anche in futuro pochissimi casi. Qualora
– dopo gli opportuni accertamenti - le condizioni per la disdetta straordinaria
fossero riconosciute come date, l’inquilino potrà continuare ad usufruire di
un’adeguata protrazione che gli consenta di usufruire del tempo necessario per
trovare una nuova sistemazione; potrà pure beneficiare, da parte del venditore,
di un risarcimento per i danni subiti.
Renata Galfetti, Segretaria Cantonale CATEF

