Giorgio Ghiringhelli
Manifestazioni a viso coperto? No, senza un’autorizzazione!
Redazione
12.04.2026 10:50

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Alla
manifestazione antifascista, non autorizzata, svoltasi lo scorso 21 febbraio a
Lugano, diversi partecipanti avevano il volto mascherato. La domanda che in
molti si sono posti è: ”ma questi individui hanno infranto o no la legge
federale sul divieto di dissimulare il viso?”. Nell’edizione dello scorso
26 febbraio il quotidiano La Regione ha ospitato in prima pagina un’opinione intitolata “Di
volti coperti, piazze e regole” dell’avv. Martino Colombo, il quale ha
giustamente ricordato che la legge federale prevede delle eccezioni e che a
determinate condizioni è possibile coprirsi il volto anche in occasione di
manifestazioni pacifiche, ma si é
dimenticato di sottolineare che in quest’ultimo caso è comunque sempre necessaria un’autorizzazione
da parte dell’autorità competente. Orbene, nel caso della manifestazione
luganese non solo il Municipio non aveva concesso alcuna autorizzazione a
coprirsi il volto ma non aveva autorizzato neppure la manifestazione, e quindi
i partecipanti mascherati erano doppiamente fuorilegge e passibili di una multa
fino a 1'000 franchi già solo per aver infranto la citata legge federale.
L’obbligo di chiedere un’autorizzazione
Tale legge, entrata in vigore il
1. gennaio 2025 in applicazione del divieto costituzionale di dissimulare il
viso in pubblico approvato dal Popolo e dai Cantoni nel marzo del 2021, è molto
chiara in proposito e non si presta a particolari interpretazioni. Essa, all’articolo 2 capoverso 3, recita: “Nella
misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblico non sono pregiudicati,
l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in
luoghi pubblici se: a) è necessaria alla protezione della persona
che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione;
oppure b) rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione”. L’obbligo di un’autorizzazione per questi
due casi è ribadito e giustificato nel messaggio sul disegno di legge emesso
dal Consiglio federale il 12 ottobre 2022 con la necessità di consentire alle
autorità di meglio chiarire insieme agli interessati, prima delle
manifestazioni, se sussiste un caso di eccezione; e per quanto riguarda le
modalità di tale obbligo, la cui procedura “può essere impostata in modo
semplice e informale”, la competenza vien delegata ai Cantoni.
Per
quanto riguarda la prima di queste due condizioni, nel messaggio governativo si cita l’esempio “di dimostranti che
vogliono restare anonimi per proteggere se stessi o i loro famigliari dal
perseguimento, da gravi discriminazioni, ad esempio nelle manifestazioni contro
regimi autoritari che commettono gravi violazioni dei diritti dell’uomo o dal
rischio di perdere il lavoro se è resa nota una opposizione politica o
ideologica che contraddice fondamentalmente i valori difesi da
un’organizzazione o da un’azienda” ma anche nel caso di “alcolisti
anonimi o di ex-detenuti che gestiscono uno stand in uno spazio pubblico e che
devono coprirsi il viso per poter esercitare i loro diritti fondamentali in
modo ragionevole”. Per quanto riguarda la seconda condizione, nel messaggio
si specifica che nei casi in cui la dissimulazione del viso è una forma visiva
di un’opinione, “le maschere hanno lo scopo di attirare visivamente
l’attenzione su una certa questione e possono addirittura essere l’espressione
di un particolare impegno sociale se il comportamento di chi le indossa rimane
pacifico”. E qui l’avv. Colombo cita l’esempio di chi indossa delle
maschere antigas nell’ambito di una manifestazione volta a sensibilizzare la
popolazione sulla problematica dell’inquinamento atmosferico o sui rischi
legati all’esercizio di una centrale nucleare.
Nessuna eccezione per chi viola la legge
Ma,
sempre nel suo messaggio, il Consiglio federale tiene a sottolineare che
l’articolo di legge in questione “protegge solo le attività che non
compromettono l’ordine e la sicurezza pubblici. Infatti non è accordata nessuna
protezione alle persone o ai gruppi di persone che esprimono attraverso il loro
comportamento o annunci preventivi l’intenzione di violare la legge con la
protezione dell’anonimato. Chi lede l’ordinamento giuridico o esegue
preparativi a tal fine, non può invocare eccezioni. In questi casi la
dissimulazione del viso rimane punibile e le autorità competenti possono
infliggere multe anche se è stata precedentemente concessa un’autorizzazione di
dissimulare il viso”. Nel suo commento pubblicato su La Regione l’avv.
Colombo, riferendosi alla manifestazione svoltasi a Lugano, si guarda bene dal
sottolineare che la stessa non era autorizzata e si limita a osservare che la
polizia aveva ordinato ai manifestanti di lasciare la piazza sotto minaccia di
utilizzo di gas lacrimogeni e proiettili di gomma , giungendo alla conclusione che “in questo senso coprirsi il
volto per tutelarsi in caso di utilizzo di mezzi coercitivi da parte della
polizia è tutelato dall’articolo 2 della legge federale”. Ci vuole una bella fantasia per sostenere che
una legge federale autorizzi dei manifestanti abusivi a coprirsi il volto per
tutelarsi dalla polizia che interviene per far rispettare l’ordine e la
sicurezza. Allora anche gli hooligans ed i black bloc, seguendo lo stesso
ragionamento, potrebbero impunemente coprirsi il volto per proteggersi dall’uso
di “mezzi coercitivi” della polizia mentre compiono atti vandalici…
Identificare e punire i trasgressori
Da
notare che l’articolo 10a della Costituzione federale, cioè quello che sancisce
il divieto di dissimulare il volto in pubblico, prevede tutta una serie di
eccezioni fra cui non figura quella riguardante le manifestazioni politiche.
Questa eccezione è stata aggiunta nella legge federale di applicazione tenendo
conto di una sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2018, il quale
aveva accolto parzialmente un ricorso presentato dagli avvocati Filippo
Contarini e Martino Colombo. I due ricorrenti erano insorti contro un paio di
leggi ticinesi che, fra le eccezioni al divieto di dissimulare il volto entrato
in vigore in Ticino già nel 2016, non prevedeva quello dovuto a motivi di
carattere politico, ciò che in determinati casi poteva ledere il diritto
costituzionale di opinione e di riunione. Nel loro ricorso i due avvocati
avevano fra l’altro fatto presente che esistevano misure meno restrittive del
divieto di manifestare la propria opinione con il volto coperto, come ad
esempio il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità. E difatti
questa condizione è stata inserita nella legge federale, per cui stupisce che
l’avv. Colombo nel suo articolo non ne abbia fatto cenno. Dura lex sed lex! Resta da chiedersi cosa si intende fare in
futuro in Ticino (e in particolare a Lugano…) per identificare e punire chi, infrangendo una
legge federale, si copre il volto senza la necessaria autorizzazione durante
delle manifestazioni, siano esse autorizzate o no, pacifiche o no. Forse
andrebbe seguito l’esempio della polizia cantonale bernese, che, nell’intento
di individuare chi ha commesso reati a volto coperto durante la manifestazione
pro-Palestina svoltasi senza autorizzazione lo scorso 11 ottobre, e sfociata in
disordini con il ferimento di 18 agenti,.ha disposto in collaborazione con la
Procura una ricerca pubblica se del caso anche pubblicando sul sito web della
polizia le foto e le registrazioni video provenienti da fonti pubbliche.
Giorgio Ghiringhelli (promotore
del divieto di dissimulare il volto in pubblico)

